E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16-03-2022, il decreto del Ministero della Transizione ecologica, con il quale sono individuati i massimali di spesa da considerare ai fini della detrazione per gli interventi di efficientamento energetico. Il nuovo prezzario superbonus entrerà in vigore il 16 aprile 2022 e sarà aggiornato con frequenza annuale entro il 1° febbraio di ogni anno.
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Nuovo prezzario superbonus: la normativa in sintesi
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Nuovo prezzario superbonus: rimangono le sanzioni per i tecnici corrotti
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Cessioni del credito: confermato il limite dei 3 passaggi
Nuovo prezzario superbonus: la normativa in sintesi
Vediamo in estrema sintesi i punti principali del decreto:
- I nuovi tetti di costo aggiornano quelli già vigenti per l’ecobonus, aumentandoli almeno del 20% per tenere conto dei rincari delle materie prime e dell’inflazione.
- I massimali non contengono IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.
- Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezzari della casa editrice DEI.
Di conseguenza chi intende usufruire dei bonus edilizi sfruttando cessione del credito, sconto in fattura o detrazione irpef, farà riferimento al nuovo decreto prezzi. Rimane l’obbligo di conseguire l’asseverazione per la congruità delle spese.
Nuovo prezzario superbonus: rimangono le sanzioni per i tecnici corrotti
Non solo rimarrà l’obbligo di produrre l’asseverazione di congruità delle spese per i lavori di risparmio energetico, ma rimangono anche le sanzioni per i professionisti corrotti. In particolare verranno puniti i tecnici abilitati che nelle asseverazioni dichiarano informazioni false o omettono informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o, ancora, attestano falsamente la congruità delle spese.
Quali saranno le sanzioni? In questi casi, i professionisti saranno puniti con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50mila a 100mila euro.
Nulla di fatto quindi per le richieste di alleggerimento delle sanzioni presentate da professionisti e politici.
Cessioni del credito: confermato il limite dei 3 passaggi
I crediti per i bonus edilizi potranno essere ceduti tre volte. Le due cessioni successive alla prima potranno essere effettuate soltanto a favore di banche e intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Rimangono non consentite le cessioni parziali successive alla prima comunicazione fatta all’Agenzia delle Entrate.
Per evitare i frazionamenti parziali del credito esso avrà un codice identificativo univoco, da indicare nelle successive comunicazioni. Questa regola si applicherà a partire dal 1° maggio 2022.